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14 apr 2011

IL RIMBORSO AI TRANSFRONTALIERI

In arrivo la possibilità di rim­borsi per i frontalieri svizze­ri. I residenti all’estero (per esempio italiani) che lavorano in territorio elvetico a cui non sono state riconosciute dalla Svizzera le stesse deduzioni applicabili ai contribuenti con domicilio o dimora fiscale nel paese, né le deduzioni nel proprio Stato di residenza, potranno far valere il divie­to di discriminazione sancito dall’articolo 2 dell’Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sulla libe­ra circolazione delle persone, anche dopo il termine ultimo del 31 di marzo dell’anno successivo.Unica condizione, il red­dito percepito dal frontaliere in Svizzera dovrà ammontare a non meno del 90% del totale delle sue fonti di reddito. È quanto stabi­lito da una storica sentenza del Tribunale federale elvetico che ha sancito un limite alle discri­minazioni subite dai frontalieri ammettendo la possibilità di richiedere le detrazioni degli in­teressi passivi di un mutuo ipotecario, delle spese effettive di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro o degli alimenti versati al coniuge divorziato e ai figli. Tutto questo, con effetto retroat­tivo.

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