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08 lug 2015

IL NUOVO FALSO IN BILANCIO

La L. 27.5.2015 n. 69 apporta rilevanti novità al reato di false comunicazioni sociali, nel cui ambito si colloca, in primo luogo, il bilancio d’esercizio. In particolare, vengono sostituiti gli artt. 2621 e 2622 c.c. e sono inseriti i nuovi artt. 2621-bis e 2621-ter c.c. In via generale: si distingue tra false comunicazioni sociali in società “non” quotate (art. 2621 c.c.) e false comunicazioni sociali in società quotate (art. 2622 c.c.), sanzionando en­trambe le fattispecie come delitti (puniti con la reclusione); si prevedono, in relazione alle false comunicazioni sociali di società non quotate, ipotesi attenuate per fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) ed una specifica causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 2621-ter c.c.). Si passa, quindi, da una differenziazione fondata sull’esistenza o meno di danni nei con­fronti della società, dei soci o dei creditori (con la previsione di ipotesi aggravate in caso di fattispecie dannosa nell’ambito di società quotate), ad una che si basa sul contesto societario nel quale le false comunicazioni sociali sono poste in essere (con la previsione di ipotesi attenuate e di una specifica causa di non punibilità nell’ambito delle sole società non quotate).

Luglio 2015 – NR 1