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IL RIMBORSO AI TRANSFRONTALIERI
In arrivo la possibilità di rimborsi per i frontalieri svizzeri. I residenti all’estero (per esempio italiani) che lavorano in territorio elvetico a cui non sono state riconosciute dalla Svizzera le stesse deduzioni applicabili ai contribuenti con domicilio o dimora fiscale nel paese, né le deduzioni nel proprio Stato di residenza, potranno far valere il divieto di discriminazione sancito dall’articolo 2 dell’Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sulla libera circolazione delle persone, anche dopo il termine ultimo del 31 di marzo dell’anno successivo.Unica condizione, il reddito percepito dal frontaliere in Svizzera dovrà ammontare a non meno del 90% del totale delle sue fonti di reddito. È quanto stabilito da una storica sentenza del Tribunale federale elvetico che ha sancito un limite alle discriminazioni subite dai frontalieri ammettendo la possibilità di richiedere le detrazioni degli interessi passivi di un mutuo ipotecario, delle spese effettive di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro o degli alimenti versati al coniuge divorziato e ai figli. Tutto questo, con effetto retroattivo.