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04 apr 2011

LE COMPENSAZIONI ESTINTIVE DI RUOLI

Il 10 febbraio scorso il direttore generale delle Finanze ha firmato il decreto col quale si dà piena applicazione alle nuove disposizioni in materia di divieto di compensazione dei crediti erariali in presenza di ruoli scaduti per importi superiori a 1.500 euro.Tale decreto, tuttavia, non è stato pubblicato entro il 16 febbraio, e, pertanto, per i versamenti effettuati in tale data si è potuto ancora beneficiare della sospensione dell’irrogazione di sanzioni prevista dall’Agenzia delle Entrate con il comunicato datato 14 gennaio.

Il decreto sulle compensazioni

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale1 del citato decreto sulle compensazioni, l’art. 31 del D.L. n. 78/10 troverà piena applicazione.In particolare, si potrà procedere al pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali mediante l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle imposte medesime.Va innanzitutto ricordato che tale istituto rappresenta per il contribuente una facoltà, e non un obbligo.

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