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NUOVA “CERTIFICAZIONE UNICA” – CONSEGNA AL CONTRIBUENTE E INVIO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Il DLgs. 21.11.2014 n. 175 ha previsto la precompilazione dei modelli 730 da parte dell’Agenzia delle Entrate: a decorrere dal 2015, in via sperimentale; utilizzando i dati contenuti nelle certificazioni dei sostituti d’imposta, le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria e i dati trasmessi da parte di soggetti terzi (es. banche, imprese assicurative, enti previdenziali). Al fine di acquisire i dati contenuti nelle certificazioni dei sostituti d’imposta, l’Agenzia delle Entrate, con il provv. 15.1.2015 n. 4790, ha approvato il nuovo modello di “Certificazione Unica” (CU 2015), relativa all’anno 2014, unitamente alle relative istruzioni di compilazione e alle informazioni per il contribuente, che il sostituto d’imposta deve: utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto sostituito, percettore del reddito, entro il 2.3.2015; trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 9.3.2015. Il nuovo obbligo di trasmissione telematica delle certificazioni all’Agenzia delle Entrate: si aggiunge quindi alla loro consegna ai contribuenti-sostituiti; è soggetto ad un pesante regime sanzionatorio. Con il comunicato stampa 12.2.2015 n. 23, l’Agenzia delle Entrate ha però previsto alcune semplificazioni: per il primo anno di applicazione del nuovo obbligo; in relazione ai dati non necessari per la precompilazione dei modelli 730. Di seguito si riepilogano quindi i principali aspetti relativi alla nuova “Certificazione Unica”.