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13 set 2014

NUOVI OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE TELEMATICA DEI MODELLI F24 DALL’1.10.2014

Con l’art. 11 co. 2 del DL 24.4.2014 n. 66, conv. L. 23.6.2014 n. 89, sono stati previsti ulteriori limiti alle modalità di presentazione dei modelli F24, in relazione: ai versamenti di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97; alle compensazioni effettuate. In pratica, vengono estesi gli obblighi di presentazione telematica, mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, dalle banche, dalle Poste o dagli Agenti della Riscossione, soprattutto nei confronti dei contribuenti non titolari di partita IVA, in relazione ai modelli F24: a saldo zero; con saldo a debito, ma con compensazioni; con saldo a debito superiore a 1.000,00 euro, senza compensazioni. La presentazione dei modelli F24 in formato cartaceo presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o gli Agenti della Riscossione, rimarrà quindi possibile solo qualora: si tratti di contribuenti non titolari di partita IVA; che effettuano versamenti fino a 1.000,00 euro, senza compensazioni.

SETTEMBRE 2014 – NR 2